-Art.24 Libera scelta del medico e del luogo di cura
-Art.25 Sfiducia del cittadino
-Art.26 Soccorso d'urgenza
-Art.27 Fornitura di medicinali
-Art.28 Comparaggio
CAPO III
Doveri del medico verso i minori, gli anziani e i disabili
-Art.30 Informazioni al
cittadino
-Art.31 Informazione a terzi
-Art.32 Acquisizione del consenso
-Art.33 Consenso del legale rappresentante
-Art.34 Autonomia del cittadino
-Art.35 Assistenza d'urgenza
-Art.40 Informazione in materia di sessualità,
riproduzione
e contraccezione
-Art.41 Interruzione volontaria di gravidanza
-Art.42 Fecondazione assistita
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il
medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di
medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della
professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la
cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Art.
2
- Potestà disciplinare - Sanzioni -
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal
presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque
disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili
con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Le sanzionidevono
essere adeguate alla gravità degli atti.
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e
psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e
della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di
razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in
tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni
istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come
condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona .
Art. 4
- Libertà e indipendenza della professione -
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza
della professione.
Art. 5
- Esercizio dell'attività professionale -
Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle
conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come
principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà
e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a
imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque
parte essa provenga.
Art. 6
- Limiti dell'attività professionale -
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di
vantaggio professionale.
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai
rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente
attivarsi per assicurareogni specifica e adeguata assistenza.
Art. 8
- Calamità -
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve
mettersi a disposizione dell'Autorità competente.
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o
che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il
massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel
rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto,
proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze
a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni
obbligatorie):
a) - la richiesta o l’autorizzazione da parte
della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica
informazione sulle conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione
stessa;
b) - l’urgenza di salvaguardare la vita o la
salute dell’interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non
sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;
c)- l'urgenza di salvaguardare la vita o la
salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato
confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del
presente articolo.
Art.
10
- Documentazione e tutela dei dati -
Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e
della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a
codici o sistemi informatici.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto
professionale e deve vigilare affinchèessi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni
relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità
delle stesse.
Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o
altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione
del soggetto cui si riferiscono.
Art. 11
-
Comunicazione e diffusione di dati -
Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone,
anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico
deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto
professionale.
Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire
il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati
sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della
sicurezza e della vita privata della persona.
Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Art.
12
- Prescrizione e trattamento terapeutico -
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la
responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una
diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione,
nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico,
anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e
di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate
e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato
delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli
effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e
delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego
dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del
paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze
metodologicamente fondate.
Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non
provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e
documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto
con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo
alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o
non ancora autorizzate al commercio, è consentita purchè la loro efficacia e
tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato,
il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli
effetti.
E’ obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le
reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
Art. 13
- Pratiche non convenzionali - Denuncia di
abusivismo -
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del
decoro edella dignità della professione si esprime nell'esclusivo ambito
della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando,
comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il
cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede
l'acquisizione del consenso.
E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire
chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette
"pratiche non convenzionali”.
Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di
favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al
precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine professionale.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni
mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è
obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di appartenenza.
Art. 14
- Accanimento diagnostico-terapeutico -
Il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non
si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un
miglioramento della qualità della vita.
Art. 15
Trattamenti
che incidono sulla integrità psico-fisica -
I trattamenti che comportino una diminuzione della integrità e della
resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento
delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio
clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
Aggiornamento e formazione professionale
permanente -
Il medico ha l’obbligodell'aggiornamento e
della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo
adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.
Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria
attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Art.
18
Competenza professionale -
Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non
assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo,
dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato
esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative deve fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le
idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non
sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le
specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Art.
19
- Rifiuto d'opera professionale -
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con
la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria
opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento
per la salute della persona assistita.
Art. 20
- Continuità delle cure -
Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del
rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il
cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza.
Il medico non può abbandonare il malato ritenuto
inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la
sofferenza fisica e psichica.
Art. 21
- Documentazione clinica -
Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita,
mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa,o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati
per iscritto.
Art. 22
- Certificazione -
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino
certificati relativi al suo stato di salute.
Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare
soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.
Art. 23
- Cartella clinica -
La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e
diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere,
oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo
decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio
fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell’esercizio dell’attività libero professionale svoltapresso
le strutture pubbliche e private,la scelta del medico costituisce
diritto fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire
sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si
rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Art. 25
- Sfiducia del cittadino -
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita
o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare
all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque,
prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui
competono le informazioni e la documentazioneutili alla prosecuzione
delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
Art. 26
- Soccorso d'urgenza -
Il medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro
collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non
può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.
Art. 27
-Fornitura di medicinali -
Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura a titolo oneroso.
E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri
indebito lucro.
Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il
disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o
extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura
della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali,
fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia all’autorità giudiziaria nei
casi specificatamente previsti dalla legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore
possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché
allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di
vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non
autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia incapacità
manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla
necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente
autorità giudiziaria.
Il medico deve fornireal pazientela più idonea
informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle
scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità
di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve
essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino
in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter
procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con
prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di
speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di
delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata.
Art. 31
- Informazione a terzi -
L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso
esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9
allorchè sia in grave pericolo la salute o la vita di altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli
eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a
ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Art. 32
- Acquisizione del consenso -
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica
senza l’acquisizione del consenso informato del paziente.
Il consenso, espressoin forma scritta nei casi previsti dalla
leggeenei casiin cui per la particolarità delle
prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle
stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca
della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo
informativo di cui all'art. 30.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano
comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere
intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle
possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del
consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di
persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai
conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun
trattamento medico contro la volontàdella persona, ove non ricorrano le
condizioni di cui al successivo articolo 78.
Art. 33
- Consenso del legale rappresentante -
Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato, il
consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei
dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al
trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il
medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria.
Art. 34
- Autonomia del cittadino -
Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e
dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa
dalla persona
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria
volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso.
Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere
conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità di
comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante;
analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Art. 35
- Assistenza d'urgenza -
Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la
vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il
medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare néfavorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Art. 37
- Assistenza al malato inguaribile -
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla
fase terminale, il medico deve limitare la sua opera all'assistenza morale e
alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i
trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve
proseguire nella terapia di sostegno vitale finchè ritenuta ragionevolmente
utile.
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può
essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in
vigore.
Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la
perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
Art.
39
- Prelievo di organi e tessuti da persona vivente
-
Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito solo
se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e se non
produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del
donatore, fatte salve le previsioni normative in materia.
Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e
presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi legali
rappresentanti.
- Informazione in materia di sessualità,
riproduzione e contraccezione
Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla
coppia, nelrispetto della libera determinazione della persona,ogni corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di
contraccezione.
Ogni atto medico diretto a intervenire in materia di sessualità e di
riproduzione è consentito soltantoal fine di tutelare la salute.
Art.
41
- Interruzione volontaria di gravidanza -
L’interruzione della gravidanza,al di fuori dei casi previsti
dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se
compiuta a scopo di lucro.
Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo
per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere
sostituito da altro collega altrettanto efficacemente, può rifiutarsi
d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Art. 42
- Fecondazione assistita -
Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo
scopo di ovviare alla sterilità.
E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del
nascituro, di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali
stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a
pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito
ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e
tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di embrioni ai soli
fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o
strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione
e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sull’embrione che non abbiano
finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Art. 44
- Test genetici predittivi -
Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a rilevare o
predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente richiesti,
per iscritto, dalla persona interessata o dalla madre del concepito, che hanno
diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia e oggettiva illustrazione
sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza, sulle
prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui
possibili interventi di prevenzione e di terapia.
Il medico non deve, in particolare, eseguire test genetici
predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e
consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato.
Art. 45
- Sperimentazione scientifica -
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si
avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.
Art. 46
- Ricerca biomedica e sperimentazione sull’Uomo -
La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi
all'inderogabile principio dell'inviolabilità, dell'integrità psicofisica e
della vita della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in
esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e
consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui
benefici previsti, nonchè sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto
stesso di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori o incapaci è ammessa solo la
sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il
consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti.
Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione
clinica su minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni
di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.
La sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei
protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il
preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Art. 47
- Sperimentazione clinica -
La sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona pratica
clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in
quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica
o terapeutica per i cittadini interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere
deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici
indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
Art. 48
- Sperimentazione sull’animale -
La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a
finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di
progresso della scienza medica e deve essere condotta con metodi e mezzi idonei
a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di
un comitato etico.
Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della
libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi
restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento
sanitario obbligatorio il medico non deve porre in essere o autorizzare misure
coattive, salvo casi di effettiva necessità e nei limiti previsti dalla legge.
Art. 50
- Tortura e trattamenti disumani -
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o
semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte o ad attidi
tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
E’ vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale
femminile.
Art. 51
- Rifiuto consapevole di nutrirsi -
Quando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e
consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle
conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se
la personaè consapevole delle possibili conseguenze della propria
decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a
manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla.
Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale
dell'intesa diretta tra medico e cittadino.L'onorario deve rispettare il
minimo professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte
all'interno di società di professionisti o a favore della mutualità volontaria
compresa l'attività libero professionale intramoenia, esercitata dai medici
dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, che si
configuri come libera professione.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che
va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere
subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima
professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita da ciascun
Ordine provinciale con propria delibera, sulla base di criteri definiti dalla
Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo e coordinamento.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la
sua opera, purchè tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o
illecito accaparramento di clientela.
Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Art. 53
-
Pubblicità in materia sanitaria -
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità
personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella quale presta
la sua opera.
Il medico è responsabile dell’uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche
professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o
informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si concretizzi
una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di
altri colleghi.
Art. 54
- Informazione
sanitaria -
L’informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità
commerciale.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture,
servizi e professionisti è indispensabile che l’informazione, con qualsiasi
mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera,
certificata con dati oggettivi e controllabili e previo nulla osta rilasciato
per iscritto dal Consiglio dell’Ordine provinciale competente per territorio
sulla base di principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione
Nazionale.
Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi
corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire,
indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente rigorose,
obbiettive, prudenti (che non producano timori infondati, spinte consumistiche o
illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente,
qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera.
Art. 55
- Scoperte scientifiche -
Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni
in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, al fine
di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.
Art. 56
- Divieto di patrocinio -
Il medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio e
avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di
esclusivo interesse promozionale.
Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco
rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale
comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il
diritto al recupero delle spese sostenute.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste
accuse.
Art. 58
- Rapporti con il medico curante -
Il medicoche presti la propria opera in situazioni di urgenza
o per ragioni dispecializzazionea un ammalato in cura presso
altro collega, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili dal
cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare
comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal
paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni
cliniche anche nel caso di ricovero ospedaliero.
Il medico curante deve proporre il consulto con altro
collega o laconsulenza presso idonee strutture di specifica
qualificazione, ponendo gliadeguati quesiti e fornendo la documentazione
in suo possesso, qualora lacomplessità del caso clinico o
l'interesse del malato esigano il ricorso aspecifiche competenze
specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia
richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi
fornendo, comunque, tutte le informazioni e l'eventuale documentazione relativa
al caso.
Il modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il
curante secondo le regole della collegiale collaborazione.
Art.
60
- Divergenza tra curante e consulente -
I giudizi espressi in sede di consulto o diconsulenza devono
rispettare la dignità sia del curante che del consulente.
E' affidato al medico curante il compito di attuare l'indirizzo
terapeutico concordato con il consulente e eventualmente adeguarlo alle
situazioni emergenti.
In caso di divergenza di opinioni il curante può richiedere altra
consulenza.
Lo specialista o consulente
che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una dettagliata
relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato.
Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è
tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni
cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la
continuità terapeutica.
Art.
62
- Medico curante e ospedaliero -
Tra medico curante e medici operanti nelle strutture
pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato,
deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un
rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine
di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.
Art. 63
- Giudizio clinico - Rispetto della
professionalità -
I giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti
clinico-ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la dimissione del
malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione professionale dei
medici curanti.
La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la
dimissione del malato.
Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico
legale, il medico deve essereconsapevole delle gravi implicazioni
penali, civili, amministrativee assicurative che tali compiti e funzioni
possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le
esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità
scientifica, dei diritti della persona e delle norme del presente Codice di
Deontologia Medica.
Il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di
ufficio o di controparte in casi che interessano la persona da lui assistita .
Art. 65
- Visite fiscali -
Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico:
- deve far conoscere al soggetto sottoposto
all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione;
- non deve rendere palesi al soggetto le
proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia.
In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo
deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita
comunicazione al medico curante.
Il medico è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei
rapporti con il proprio Ordine professionale, tra l'altro ottemperando alle
convocazioni del Presidente.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua
attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la
professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale
dell'Ordine.
L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste
modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale.
Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine eventuali infrazioni
alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e
alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti
della professione medica con le altre professioni sanitarie.
Nell’ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e
disponibilità del medico convocato dal Presidente dell’Ordine costituisce
ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.
Il Presidente dell’Ordine provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza
deontologica, può invitare i medici esercenti la professione nella provincia
stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine,
informandone l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali dell’Ordine deve adempiere
all’incarico con diligenza e imparzialità nell’interesse della collettività e
osservare prudenza e riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.
-Modalità e forme di espletamento dell’attività
professionale -
Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività
professionale in forma singola o associata, utilizzando strutture di società per
la prestazione di servizi, devono essere approvati dagli Ordini, se conformi
alle regole della deontologia professionale, che gli Ordini sono tenuti a far
osservare in ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla
Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa la
notificazione dello statuto all'Ordine competente per territorio.
Il medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di
altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale.
L’attività professionale può essere svolta anche in forma associata
con le modalità previste dall’atto di indirizzo della Federazione Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa
dell'esercizio della professione:
- è e resta responsabile dei propri atti e
delle proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti
della sua autonomia e indipendenza professionale;
- non può accettare limiti di tempo e di
modo della propria attività, nè forme di remunerazione in contrasto con le
vigenti norme legislative e ordinistiche e lesive della dignità e della
autonomia professionale.
Art. 68
- Rapporto con altre professioni sanitarie -
Il medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre
professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo
industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Nell’interesse del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di
collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenze
professionali.
Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di
convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto
alla potestà disciplinare dell’Ordine anche in adempimento degli obblighi
connessi al rapporto di impiego o convenzionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle
proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività
professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati
i diritti propri e dei cittadini.
In attesa della composizione della vertenza Egli deve assicurare il
servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle
persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria
attività professionale.
Art. 70
- Direzione sanitaria -
Il medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria nelle
strutture pubbliche o private deve garantire, nell’espletamento della sua
attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa
dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della struttura in cui
opera.
Egli ha il dovere di
collaborare con l’Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti
di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza
delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo
attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.
Art.
71
- Collegialità -
Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i
rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture
pubbliche oprivate devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto,
di collegialità e dicollaborazione.
Art. 72
- Eccesso di prestazioni -
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da
parte della struttura incui opera ogni garanzia affinchè le modalità del
suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l’equità delle
prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche.
Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino
eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera
professionale e la sicurezza del malato.
Art.
73
-
Conflitto di interessi -
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e
private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire
direttamente o indirettamente la propria attività libero-professionale.
La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere
ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e
psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività e
chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa adeguata
informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività
sportiva può comportare.
Art. 75
- Idoneità - Valutazione medica -
Il medico ha l’obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un
soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la
prestazione agonistica.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, in particolare negli
sport che possano comportare danni all’integrità psico-fisica degli atleti,
denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e all'Ordine
professionale.
Art. 76
- Doping -
Il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare
trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni
di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o
indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto.
Il medico è tenuto a partecipare all'attività e ai programmi di tutela
della salute nell'interesse della collettività.
Art.
78
- Trattamento sanitario obbligatorio e denunce
obbligatorie -
Il medicodeve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in
tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza
e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei
modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando
prevista, la tutela dell'anonimato.
Art. 79
- Prevenzione, assistenza e cura della
dipendenza da sostanze da abuso -
L’impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel
recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso
deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi, concretizzarsi
nell’aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento della
situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre
organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano di questo
grave disagio.
Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri sono tenuti a inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice
di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di
approfondimento.
Il medico e l'odontoiatra devono prestare il giuramento professionale.